Statuto

Associazione Una Regione in Comune | C.F. 90026080318
Sede Legale – Viale Giovanni Paolo II n. 3, Udine – 33100
Segreteria – Viale Giovanni Paolo II n. 3, Udine – 33100
tel. 0432 506461
info@unaregioneincomune.it | m.delpiero@studionec.it

STATUTO SOCIALE


ART. 1 

E’ costituita l’Associazione “Una Regione in Comune”.

L’associazione ha sede in Udine, Viale Giovanni Paolo II n.3. L’Assemblea degli associati può deliberare, o ratificare su proposta del Consiglio direttivo, il trasferimento della sede in altro luogo della Regione. Il Consiglio direttivo ha facoltà di stabilire sedi secondarie in altre località della Regione.

ART. 2

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

SCOPI E ATTIVITA’

ART. 3

L’Associazione, che non ha fini di lucro, costituisce libero ambito di incontro, di dialogo e progettualità:

– per analizzare i problemi sociali, economici, politici e culturali del Friuli Venezia Giulia;

– per elaborare programmi e soluzioni che in una visione d’insieme della Regione assicurino una crescita culturale ed uno sviluppo economico sempre più omogenei e condivisi e garantiscano a tutti i cittadini servizi adeguati ai migliori standard;

– per individuare strumenti e modalità per la riforma e la modernizzazione delle istituzioni regionali e locali avendo come obiettivo un efficiente utilizzo delle risorse, la riduzione degli apparati burocratici, il rafforzamento del ruolo dei Comuni e la loro libera associazione, la semplificazione delle procedure e la facilità di accesso dei cittadini agli uffici pubblici;

– per valorizzare la storia, le vocazioni e le capacità delle varie realtà regionali con mezzi e risorse che le rendano capaci di affrontare con autonomia e con forte senso di un’identità comune le sfide della globalizzazione, per favorire le relazioni, gli scambi e le collaborazioni del Friuli Venezia Giulia con le Regioni vicine e con la Comunità Europea;

– per offrire agli operatori economici ed ai professionisti strutture e possibilità di conoscenze adeguate per acquisire un ruolo ed una presenza sempre più significativa nei rapporti con le regioni Europee ed extra Europee;

– per assicurare un corretto utilizzo delle risorse ambientali;

– per favorire la collaborazione tra le associazioni culturali e la loro capacità di realizzare attività di livello e valenza sovraregionale;

– per favorire le libere associazioni di cittadini impegnati in attività sociali e di volontariato;

– per rendere effettivi e praticabili gli istituti di democrazia diretta e accrescere la partecipazione dei cittadini alla vita politica.

Per il perseguimento di questi scopi, l’Associazione potrà promuovere qualsiasi iniziativa e compiere tutte le attività che il Consiglio direttivo riterrà utili od opportune. In particolare il Consiglio direttivo potrà promuovere e/o sostenere movimenti politici, gruppi e persone che agiscano in coerenza con i suoi fini, partecipare con liste di propri candidati, ed eventualmente d’intesa con altre formazioni politiche ad elezioni politiche, ed amministrative.

Il simbolo che costituisce elemento essenziale di riconoscimento dell’associazione è quello raffigurato nell’immagine allegata sub. A allo statuto. Esso riporta in primo piano in colore blu la parola “cittadini” e subito a capo in colore rosso la parola “per” (seguita da uno spazio da completare a seconda delle elezioni alle quali si partecipa, a cura del presidente pro tempore del Consiglio direttivo). Dette parole sono inserite dentro ad un cerchio bordato di colore rosso e sfondo giallo. Al centro, per tutto il diametro del cerchio con esclusione della bordatura, campeggia una colonna dorica stilizzata di colore bianco – grigio alla base della quale è riportata la scritta di colore blu “una regione in comune”.

L’Assemblea degli associati può deliberare, o ratificare su proposta del Consiglio direttivo, modifiche al simbolo senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

ART. 4

Possono essere soci di “Una Regione in Comune” 

a) persone fisiche

b) associazioni non riconosciute

c) persone giuridiche

Possono aderire all’associazione, con un rapporto di federazione, le liste civiche o comunque le aggregazioni civiche del Friuli Venezia Giulia; “Una Regione in Comune” garantisce la loro autonomia nel rispetto dei principi e delle norme stabilite dallo Statuto.

ART. 5

Chi intende associarsi o federarsi con “Una Regione in Comune” deve presentare domanda su modulo predisposto dal Consiglio direttivo. Le liste o le aggregazioni civiche devono obbligatoriamente indicare le generalità della persona che li rappresenterà nell’associazione.

Il Consiglio direttivo, valutata la rispondenza del richiedente ai requisiti e alle finalità dell’associazione, decide sull’ammissione e sull’iscrizione fra i soci dell’associazione.

All’atto dell’iscrizione si autorizza l’associazione al trattamento dei dati personali nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Salva diversa e motivata determinazione assunta dal Consiglio direttivo, costituisce impedimento all’ammissione e alla permanenza l’iscrizione ad altro partito politico o movimento politico regionale o nazionale. Costituisce altresì impedimento alla permanenza la candidatura ad elezioni con altro partito politico o movimento politico regionale o nazionale, fatta salva diversa e motivata determinazione assunta dal Consiglio direttivo.

ART. 6

I soci e gli eventuali soggetti federati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio direttivo.

La qualità di socio o di soggetto federato, una volta avvenuta l’ammissione da parte del Consiglio direttivo, viene acquisita solo dopo il versamento della quota associativa.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

La qualità di socio o di soggetto federato si perde per recesso, per esclusione, per morte del socio persona fisica ovvero per estinzione del socio lista civica, associazione o persona giuridica. In caso di mancato versamento delle quote associative, che dovrà essere verificato dal Consiglio direttivo per il tramite del tesoriere, entro il termine dell’esercizio sociale o al più tardi entro la data di svolgimento dell’assemblea di approvazione del rendiconto, si verificherà l’automatica decadenza dell’iscrizione.

Chi intende recedere deve comunicare la sua decisione con lettera diretta al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto alla scadenza dell’anno in corso al momento di spedizione della lettera.

Il socio o il soggetto federato possono essere esclusi con delibera del Consiglio direttivo nel caso in cui non si conformino alle finalità ed agli indirizzi dell’Associazione e alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, consentendo loro il corretto esercizio del diritto di difesa. L’esclusione ha effetto dalla data della deliberazione.

Il Consiglio direttivo potrà anche disporre un provvedimento di censura o di sospensione temporanea nei confronti dei soci o dei soggetti federati. Nei confronti dei provvedimenti del Consiglio direttivo sopraindicati i soci o i soggetti federati potranno ricorrere al Collegio dei probiviri di cui all’articolo 26 del presente statuto nel termine di decadenza di 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

ART. 7 BIS 

Ciascun socio o soggetto federato ha pieno diritto di partecipare attivamente alla vita dell’associazione ed alle sue iniziative, nonché di concorrere nelle elezioni delle sue cariche sociali secondo le modalità infra stabilite.

PATRIMONIO

ART. 8 

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote associative e dalle altre erogazioni e contributi provenienti da privati, società, altri enti pubblici o privati, dallo Stato Italiano a qualsiasi titolo, nonché dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti nel rispetto della legge.

ART. 9

Per lo svolgimento della sua attività l’associazione utilizza le quote associative, le erogazioni e contributi ricevuti e le eventuali rendite e proventi derivanti dal suo patrimonio e dal suo realizzo.

Le risorse da assicurare alle eventuali articolazioni territoriali dell’associazione, saranno determinate dal Consiglio direttivo tenuto conto del numero degli iscritti e delle esigenze del territorio ad esse facenti capo.

Durante la vita dell’associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 10

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e hanno termine il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo ha l’obbligo di redigere il rendiconto di ogni esercizio, corredato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, formulati a termini di legge.

Il tutto da sottoporre ad esame ed approvazione dell’assemblea ordinaria annuale da riunirsi entro il 31 maggio di ogni anno, fatta salva motivata determinazione di diversa scadenza assunta dal Consiglio direttivo.

Ricorrendone le condizioni il rendiconto di esercizio sarà sottoposto a revisione a sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ORGANI

ART. 11 

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea

b) il Presidente

c) il Consiglio direttivo

d) il Comitato esecutivo

e) i Coordinamenti provinciali e circoscrizionale, ove costituiti

f) il Collegio dei revisori

g) il Collegio dei probiviri.

Nella composizione degli organi collegiali, fatta eccezione per il comitato esecutivo, andrà assicurata una adeguata rappresentanza di genere.

ART. 12

L’Assemblea è costituita dai soci persone fisiche, dai legali rappresentanti o loro delegati delle associazioni non riconosciute e delle persone giuridiche socie, nonché dai rappresentanti dei soggetti federati.

Ogni associazione non riconosciuta, persona giuridica, e soggetto federato ha diritto ad un solo voto.

ART. 13 

L’assemblea è ordinaria e straordinaria ed è presieduta dal Presidente in carica, ovvero, col suo consenso o in sua assenza, dal vice-presidente vicario o, nell’ipotesi in cui questi sia assente, da altra persona designata dall’assemblea.

Essa è sovrana e le sue deliberazioni adottate in conformità alla legge ed allo Statuto vincolano tutti i soci e soggetti federati.

L’assemblea ordinaria elegge il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori ed il Collegio dei Probiviri, approva il rendiconto di esercizio, la nota integrativa e la relazione di corredo, decide sugli indirizzi dell’associazione.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni della denominazione dell’associazione, nonché su ogni altra modificazione dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione medesima.

ART. 14

L’assemblea ordinaria si riunisce obbligatoriamente una volta all’anno entro il 31 maggio, fatta salva motivata determinazione di diversa scadenza assunta dal Consiglio direttivo, nonché quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta scritta, indicando gli oggetti da porre all’ordine del giorno, il Collegio dei revisori o almeno i 2/10 (due decimi) dei soci aventi diritto di voto.

ART. 15

L’assemblea straordinaria si riunisce quando il Consiglio direttivo lo ritiene opportuno o ne facciano richiesta scritta, indicando gli oggetti da porre all’ordine del giorno, almeno i 3/10 (tre decimi) dei soci aventi diritto al voto e nei casi previsti dalla legge.

ART. 16

Alla convocazione delle assemblee provvede il Presidente con lettera da inviare a ciascun socio, ai componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri, nonché, se nominata, alla società di revisione, almeno dieci giorni prima della data fissata, ovvero, nello stesso termine, mediante posta elettronica.

ART. 17 

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei soci e degli eventuali soggetti federati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ciascun socio o eventuale soggetto federato non potrà essere portatore di più di una delega rilasciata da altro socio o eventuale soggetto federato.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno i 3/4 dei soci e degli eventuali soggetti federati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le assemblee ordinaria e straordinaria deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; nelle deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’associazione è richiesto il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti. 

ART. 18 

Il Presidente è eletto dall’assemblea. Per la sua elezione è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità verrà eletto il candidato più giovane di età.

Il Presidente dura in carica due esercizi fino all’assemblea alla quale sarà sottoposto per l’approvazione il rendiconto dell’ultimo di tali esercizi, ha la rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’attuazione delle delibere dell’assemblea e del Consiglio direttivo ed esercita i poteri di questo in caso di urgenza.

In caso di suo impedimento è sostituito dal vice-presidente vicario e, nell’ipotesi in cui anche questi sia impedito, dal più anziano di età tra gli altri vice-presidenti.

ART. 19

Al Consiglio direttivo sono demandate tutte le decisioni sulle attività necessarie od utili per il perseguimento degli scopi sociali, secondo gli indirizzi stabiliti dall’assemblea.

Esso è altresì l’organo responsabile per la gestione economico-finanziaria dell’associazione.

E’ composto da 12 (dodici) membri eletti dall’assemblea più il Presidente e dura in carica due esercizi fino all’assemblea alla quale sarà sottoposto per l’approvazione il rendiconto dell’ultimo di tali esercizi.

Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio direttivo, incrementandone la composizione, i Consiglieri e Assessori regionali, i Presidenti di Provincia e gli eventuali Parlamentari nazionali ed europei del movimento.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno quattro vice-presidenti, uno per ciascuna provincia della Regione Friuli Venezia Giulia attribuendo ad uno di essi la funzione di vicario, un segretario ed un tesoriere, nonché eventualmente un rappresentante della circoscrizione di Tolmezzo i quali, con il Presidente che lo presiede, costituiscono il Comitato esecutivo.

Il consigliere non membro di diritto che sia assente ingiustificato per più di 2 riunioni consecutive potrà essere considerato decaduto dal Consiglio direttivo, il quale potrà provvedere alla sua sostituzione per cooptazione fra i soci.

Identica procedura potrà essere seguita anche nel caso di dimissioni, qualora resti in carica la maggioranza del Consiglio direttivo di nomina assembleare.

Diversamente decadrà l’intero Consiglio direttivo e dovrà essere convocata senza indugio, a cura del consigliere più anziano non dimissionario, l’assemblea affinché proceda alla nomina del nuovo Consiglio direttivo secondo quanto sopra stabilito.

Il consigliere sostituto resta in carica fino alla successiva assemblea che provvederà alla definitiva sostituzione.

Il Consiglio, oltre che programmare e curare l’attività della associazione in conformità degli scopi statutari e secondo gli indirizzi dell’assemblea, decide sulla costituzione di sedi secondarie, sull’ammissione e sull’esclusione dei soci e dei soggetti federati, determina, anche in maniera differenziata, l’ammontare delle quote associative annuali se non vi ha provveduto l’Assemblea ordinaria in sede di approvazione del rendiconto; può delegare compiti e funzioni specifiche al Comitato esecutivo ed ai coordinamenti provinciali ove costituiti e stabilisce la composizione delle liste espresse dall’associazione per le elezioni.

Il Comitato esecutivo, al quale sono attribuiti compiti essenzialmente consultivi sulle materie di competenza del Consiglio direttivo, ha la stessa durata del Consiglio direttivo, si riunisce su convocazione del Presidente e delibera a maggioranza con la presenza di almeno quattro componenti, oltre al Presidente.

ART. 20

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza, anche in via telematica, della maggioranza dei suoi componenti di nomina assembleare.

E’ convocato anche in via telematica dal Presidente con preavviso di almeno un giorno e presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci; può essere convocato su richiesta di almeno 5 (cinque) componenti contenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno.

Esso delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. In caso di deliberazione relativa a persone la deliberazione potrà essere effettuata con voto segreto su proposta del Presidente.

ART. 21

Di ogni riunione dell’assemblea e del Consiglio viene redatto verbale, trascritto su appositi libri che saranno tenuti a disposizione dei soci che possono prenderne visione.

Il rendiconto di esercizio, la nota integrativa e la relazione che lo corredano, vengono posti a disposizione dei soci presso la sede dell’associazione nei dieci giorni precedenti l’assemblea convocata per l’approvazione e dopo di essa se obbligatorio, pubblicato nel sito Internet dell’associazione.

Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali e della tenuta dei libri delle Assemblee e del Consiglio direttivo.

ART. 22

Il Consiglio direttivo può decidere la costituzione di Coordinamenti provinciali e circoscrizionale aventi sede rispettivamente a Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia e Tolmezzo.

I Coordinamenti dovranno essere composti dal vice-presidente del Consiglio direttivo residente nella rispettiva provincia o dal rappresentante della circoscrizione di Tolmezzo che li presiederanno e da almeno altri tre soci residenti nella stessa provincia o nella circoscrizione di Tolmezzo indicati dal Consiglio direttivo.

I Coordinamenti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo che ne ha stabilito la costituzione, decidono a maggioranza semplice dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto del presidente; potranno organizzare la propria attività nelle forme che riterranno più opportune, avvalendosi della partecipazione consultiva di tutti i soci residenti nella rispettiva provincia o nella circoscrizione di Tolmezzo e fornire al Consiglio direttivo indicazioni sulla eventuale formazione di liste partecipanti ad elezioni.

ART. 23

Le modalità con le quali si procede alle votazioni nell’Assemblea dell’Associazione sono stabilite dal Presidente dell’assemblea stessa, salva diversa determinazione assembleare presa a maggioranza dai soci presenti.

Peraltro nell’assemblea ordinaria avente per oggetto l’elezione del Consiglio direttivo, qualora vengano presentate più liste di candidati, i 2/3 dell’organo da nominare spetteranno alla lista che avrà conseguito il maggior numero di voti ed il restante terzo alle altre liste proporzionalmente ai voti riportati.

Le liste potranno essere validamente presentate con la sottoscrizione di almeno 10 (dieci) associati e dovranno essere composte da 12 (dodici)candidati i primi quattro dei quali residenti rispettivamente nelle provincie di Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e dovranno assicurare ove possibile un’adeguata rappresentanza di genere.

All’interno di ciascuna lista risulteranno eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione.

Qualora il Presidente dell’assemblea ritenga che tali regole non siano rispettate inviterà i presentatori della lista ad adeguarla in conformità e, in difetto, avrà facoltà di escluderla dalle votazioni per l’elezione del Consiglio direttivo, con decisione motivata e inappellabile.

ART. 24

Il Collegio dei revisori è eletto dall’Assemblea, dura in carica tre esercizi fino all’assemblea alla quale sarà sottoposto per l’approvazione il rendiconto dell’ultimo di tali esercizi.

E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge tra i suoi componenti il Presidente; controlla la gestione economica e finanziaria dell’associazione e la tenuta della contabilità; verifica il rendiconto di esercizio e lo accompagna con una sua relazione. Ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo.

ART. 25 

Il Tesoriere é responsabile della gestione del patrimonio e dei fondi dell’associazione.

ART. 26

Il Collegio dei probiviri è eletto dall’Assemblea, dura in carica tre esercizi fino all’assemblea alla quale sarà sottoposto per l’approvazione il rendiconto dell’ultimo di tali esercizi ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è presieduto dal più anziano di età tra i suoi componenti effettivi.

Decide insindacabilmente a maggioranza dei suoi componenti effettivi sui contrasti tra soci e soggetti federati e su eventuali reclami contro esclusioni dei soci e soggetti federati, procedure tutte nelle quali dovrà essere assicurato il diritto di difesa ed il rispetto del principio del contraddittorio.

SCIOGLIMENTO

ART. 27

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’associazione, il patrimonio che residuerà dopo il pagamento dei debiti e di ogni altra passività sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 28

In ogni attività svolta dall’associazione, sia interna che esterna, è assicurato il rispetto della vita privata di chi vi partecipa e la protezione dei suoi dati personali, secondo legge e regole di civile convivenza democratica.

F.to Avv. Bruno Malattia

F.to Romano Jus (L.S.)